La figura del Biologo nasce con la promulgazione della Legge 24 maggio 1967, n. 396 ‘Ordinamento della professione di biologo’ la quale, all’art.1 recita: ‘Il titolo di Biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.’. L’art. 3 della medesima legge afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di ‘valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo’. Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 22 luglio 1993, n. 362. Tale decreto attribuisce ai biologi la ‘determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…’ (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).
L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 362/93 consentono al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche. Se invece il cliente presume di essere affetto da una qualche patologia e vorrebbe dal biologo consigli alimentari per curarla, il biologo lo rinvierà al medico perché accerti, con le sue competenze, se il soggetto è affetto da una qualche patologia e solo dopo questo accertamento potrà determinare ed elaborare una dieta che consenta, unitamente ai farmaci consigliati dal medico, il recupero dello stato di benessere. Infine una precisazione dul dualismo Biologo Nutrizionista/Dietista. Il Biologo in possesso di laurea di cinque anni iscritto nella Sez.A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo nutrizionista in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali. Il Dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale (facoltà di medicina) che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione; elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare (DM 2/4/01 MIUR – Suppl. Ord. alla G.U. n.128 del 5/6/2001, all.3, classe 3). |
DOTT. LORENZO TRAVERSETTI
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